Una relazione di parentela tra un genitore e un figlio di nazionalità ucraina può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
- certificato di nascita rilasciato da un’autorità ucraina senza apposizione dello stampo “Apostille”, ma accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana, effettuata da un esperto iscritto all’albo dei Periti di professione presso il Tribunale o la CCIAA locale (la traduzione dei documenti non rientra nell’elenco dei servizi consolari offerti dallo scrivente Consolato Generale);
- passaporto di un genitore contenente l’iscrizione dei dati di un figlio minore di 18 anni (invece di 16 anni come indicato in precedenza), effettuata da un’autorità ucraina.
Solamente in assenza di uno dei documenti sopraelencati, potrà essere richiesto che lo scrivente Consolato Generale produca, a seguito della relativa verifica, un certificato confermante la relazione di parentela tra genitore e figlio.
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