Le regole riguardanti la circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina varia a seconda che si tratti di cittadini non residenti o di cittadini residenti sul territorio italiano:
- Per i cittadini non residenti, l'art. 132, comma 1, c.d.s. consente la libera circolazione con targa ucraina entro il limite temporale massimo di 1 anno dall'ingresso in Italia.
- Per i cittadini residenti, l'art. 93-bis c.d.s. prevede, alternativamente, a seconda che il veicolo sia in proprietà o in disponibilità ad altro titolo:
- l'obbligo di nazionalizzare il veicolo entro 3 mesi dalla acquisizione della residenza in Italia;
- ovver l'obbligo di iscrizione del veicolo nel Registro dei veicoli esteri (REVE), tenuto dal PRA, qualora la disponibilità del veicolo stesso superi un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco solare. Per ulteriori informazioni al riguardo consultare il link. La nazionalizzazione dei veicoli ivi immatricolati deve ritenersi ammessa a condizione che i veicoli stessi siano rispondenti alle norme comunitarie vigenti al momento della richiesta.
Si prega di attenersi scrupolosamente ai termini indicati, in quanto le violazioni delle suddette norme della legislazione italiana sono soggette a sanzioni.