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Circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina
Pubblicato 24 maggio 2023 20:00

Le regole riguardanti la circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina varia a seconda che si tratti di cittadini non residenti o di cittadini residenti sul territorio italiano: 

  • Per i cittadini non residenti, l'art. 132, comma 1, c.d.s. consente la libera circolazione con targa ucraina entro il limite temporale massimo di 1 anno dall'ingresso in Italia.
  • Per i cittadini residenti, l'art. 93-bis c.d.s. prevede, alternativamente, a seconda che il veicolo sia in proprietà o in disponibilità ad altro titolo: 
    • l'obbligo di nazionalizzare il veicolo entro 3 mesi dalla acquisizione della residenza in Italia; 
    • ovver l'obbligo di iscrizione del veicolo nel Registro dei veicoli esteri (REVE), tenuto dal PRA, qualora la disponibilità del veicolo stesso superi un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco solare. Per ulteriori informazioni al riguardo consultare il link. La nazionalizzazione dei veicoli ivi immatricolati deve ritenersi ammessa a condizione che i veicoli stessi siano rispondenti alle norme comunitarie vigenti al momento della richiesta.
Si prega di attenersi scrupolosamente ai termini indicati, in quanto le violazioni delle suddette norme della legislazione italiana sono soggette a sanzioni.

I cittadini ucraini che hanno lasciato il Paese a bordo della propria vettura registrata in Ucraina e che si sono rivolti alle autorità italiane con la richiesta di protezione temporanea in Italia, possono, ai sensi dell'art. 132 , comma 1, c.d.s., circolare liberamente con targa ucraina entro il limite temporale massimo di 1 anno.

Dal momento che la durata della protezione temporanea in Italia è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, al fine di far fronte alle necessità dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, in considerazione della loro particolare condizione di protezione temporanea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano ha valutato la possibilità di ricorrere, nei casi di specie, al rilascio di targhe EE ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s.

La lettera Prot. 14744 del 12 maggio 2023 del suddetto Ministero prevede il rilascio di targhe EE a condizione che:

  • il cittadino ucraino, residente o non residente in Italia, sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea in corso di validità;
  • il veicolo immatricolato in Ucraina sia di proprietà del richiedente.

Atteso che la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione temporanea costituisce uno dei presupposti fondamentali per ottenere il rilascio di targhe EE, ne consegue che: 

  • in caso di proroga del permesso di soggiorno, è da ritenersi tacitamente prorogata la validità delle targhe EE per eguale periodo di tempo;
  • il permesso di soggiorno deve sempre essere tenuto a bordo del veicolo con targa EE.

Ciascun cittadino ucraino in protezione temporanea può chiedere ed ottenere il rilascio delle targhe EE in relazione ad un solo veicolo intestato a proprio nome per uso proprio e limitatamente alle seguenti tipologie:

  • autoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico no a 3,5 t;
  • motoveicoli.

Per quanto concerne in particolare gli aspetti doganali, e considerata la particolare situazione dei cittadini ucraini rifugiati, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane ha fatto presente che, permanendo lo stato di protezione temporanea, i veicoli in parola sono da  intendersi in regime di ammissione temporanea e, pertanto, non occorre l'adempimento di alcuna formalità doganale.

Richiesta di rilascio delle targhe EE per i veicoli già immatricolati in Ucraina

La domanda di rilascio delle targhe EE deve essere presentata ad uno degli UMC competente per materia e per territorio (in ragione del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato). Nel Nord Italia gli uffici competenti si trovano a: 

Bologna
Bolzano
Brescia
Genova
Milano
Torino
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Vicenza


Documentazione da allegare alla domanda

  • passaporto o altro documento di identità o di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità ucraine, ovvero la carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane;
  • permesso di soggiorno per protezione temporanea;
  • codice fiscale;
  • carta di circolazione ucraina con allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo ucraino da un traduttore ufficiale;
  • attestazioni di versamento per imposte di bollo e acquisto targhe - maggiori informazioni presso l'UMC;

La domanda di rilascio delle targhe EE può essere presentata all'UMC anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o di una persona sica appositamente delegata. Lo Studio di consulenza o lapersona delegata debbono intendersi autorizzate anche alla presa in  consegna delle targhe EE e della carta di circolazione rilasciate dall'UMC.


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