Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961, perché un documento rilasciato da un'autorità ucraina sia valido in Italia, esso deve recare una postilla attestante la veracità della firma e l’autenticità del sigillo onde l’atto è munito. Tale documento deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana eseguita dal relativo esperto.
Lo stesso vale per i documenti rilasciati dalle autorità italiane: per essere validi di fronte alle autorità ucraine, esse devono recare una postilla attestante la veracità della firma e l’autenticità del sigillo onde l’atto è munito. Tale documento deve essere accompagnato da una traduzione in lingua ucraina eseguita dal relativo esperto.
Le firme sugli atti e documenti pubblici rilasciati dalle Autorità competenti nel Paese di origine devono essere previamente apostillate nel Paese di origine.