Secondo quanto stabilito dal Codice Civile d'Ucraina (CCU) (comma 1 articolo 28), il nome di una persona fisica comprende tre componenti: cognome, nome e patronimico; salvo il caso in cui altro non sia previsto dalla legge o dalla tradizione della minoranza etnica a cui tale persona fisica appartiene.
L’articolo 295 CCU prevede, per una persona fisica che abbia compiuto sedici anni, il diritto al cambio di qualsiasi parte del proprio nome di persona fisica.
Secondo quanto previsto dalla legge, il cambio di una o più componenti del nome di una persona fisica può avvenire nei seguenti due casi:
Oltre ai due casi di cui sopra, prendendo atto della tradizione, la legge prevede il cambio della sola componente del cognome di una persona fisica a seguito della registrazione di un atto di matrimonio o di divorzio oppure a seguito del riconoscimento dell’invalidità di tale matrimonio.
L’articolo 35 del Codice della Famiglia d’Ucraina (CdFU) prevede la possibilità per una persona fisica che intenda contrarre matrimonio:
L’Ufficio della Registrazione Statale degli Atti di Stato Civile competente sul luogo di residenza di uno dei coniugi provvede alla registrazione del matrimonio e al rilascio del Certificato di matrimonio, in cui viene fatta menzione dell’avvenuta modifica del cognome ed è indicato il cognome del coniuge prima e dopo tale modifica.
L’articolo 113 CdFU prevede invece la possibilità per una persona fisica che intenda sciogliere il matrimonio di ripristinare il cognome che aveva prima del cambio effettuato all’atto della registrazione di tale matrimonio.
In tal caso, l’Ufficio della Registrazione Statale degli Atti di Stato Civile competente sul luogo di residenza di uno dei coniugi provvede alla registrazione dello scioglimento del matrimonio. Tuttavia, dal momento che, a seguito delle modifiche al CCU introdotte il 27 luglio 2010, è decaduto l’obbligo per i coniugi divorziati di ottenere il Certificato di divorzio presso l’Ufficio della Registrazione Statale degli Atti di Stato Civile, il divorzio registrato dopo tale data può essere confermato, oltre che dal Certificato di divorzio, dalla relativa sentenza del Tribunale, asseverata dalla cancelleria di tale Tribunale.